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Rifiuti, deposito temporaneo o stoccaggio?
data 29-05-2011
» Rifiuti, deposito temporaneo o stoccaggio?

 Secondo la Corte di Cassazione luogo e tempi determinano le differenze tra i due concetti

Nel T.U. Ambiente (d.lgs. 152/06), all’art. 183, vengono definiti numerosi concetti relativi ai rifiuti; tra questi, anche quelli di “stoccaggio” e di “deposito temporaneo”. 

Tali concetti sono significativamente posti l’uno di seguito all’altro, in qualche modo perché vicini nelle forme quanto lontanissimi nei contenuti e nel significato:
- secondo l’art.  183, lett. aa), lo “stoccaggio” è l’insieme delle attività di “smaltimento” consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti (di cui al punto D15 dell’All. B, T.U.  Ambiente), nonché delle attività di “recupero” consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti (di cui al punto R13 dell’All. C, T.U. Ambiente);

- diversamente, la lett.  bb) dello stesso articolo definisce il “deposito temporaneo” come un “raggruppamento” di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, e nel rispetto di talune, precise condizioni.

Tra queste, si segnalano i tempi massimi entro cui i rifiuti possono restare depositati: oltreché sulla base dei quantitativi depositati (ogni 30 mc di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi), i rifiuti vanno avviati a deposito o recupero almeno ogni 3 mesi; ad ogni modo, anche se il produttore scegliesse di attendere il raggiungimento delle quantità consentite, il deposito temporaneo non può superare l’anno di durata (per completezza, si segnala che un deposito temporaneo di rifiuti per oltre un anno è una “discarica”: cfr. art. 2, lett. g), d.lgs. 36/03).

Altro requisito fondamentale del deposito temporaneo è il luogo fisico in cui esso viene istituito, vale a dire il luogo di produzione dei rifiuti.

A parte casi di estensione artificiosa di questo concetto – si pensi all’art. 230, T.U. Ambiente, sulla gestione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, a mente del quale il “luogo di produzione” di questi rifiuti, ai fini del loro deposito temporaneo, “può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica – in generale può aversi deposito temporaneo solo nel luogo in cui i rifiuti sono originati, al fine di evitare movimentazioni di rifiuti che, a parte nelle aree private, vanno sempre autorizzate, rappresentando un momento della gestione dei rifiuti. 

L’accento sugli aspetti fisici e temporali del deposito temporaneo, e sul fatto che su questi poggia principalmente la distinzione dallo stoccaggio, è oggi ribadito dalla Cassazione (Cass. pen., sez. III, n. 11650/11), secondo cui per poter parlare di deposito temporaneo e controllato di rifiuti “occorre il rispetto di tutte le condizioni dettate dalla norma sopra citata ed, in particolare, il raggruppamento dei rifiuti nel luogo di produzione ed il rispetto dei tempi di giacenza riferiti alla natura e quantità dei rifiuti, con la conseguenza che in caso di mancato rispetto di tali indefettibili condizioni si deve parlare non più di deposito temporaneo ma di deposito preliminare o di stoccaggio, attività per le quali é necessaria una preventiva autorizzazione”.

 a cura di P. Costantino e P. De Maria, tratto da L'Ufficio Tecnico 5/2011

Fonte: Guidambiente.it

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