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Legge di stabilità 2010 (Legge 183/11): adempimenti degli Ordini professionali in materia di certificazioni e PEC - 7 gennaio 2012
data 08-01-2012
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PEC , per gli inadempienti - METTERSI IN REGOLA IN BREVE TEMPO

La legge di stabilità 2010 (Legge 183/11) ha apportato delle modifiche al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” che comportano una serie di adempimenti anche per gli Ordini territoriali:

All’art. 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: “40. (L) Certificazioni”, e sono premessi i seguenti commi:
comma 01, “Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli Organi della P.A. ed i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47.

comma 02 , Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli Organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Dal 1 gennaio 2012, pertanto, i certificati rilasciati agli Ordini professionali agli iscritti o a terzi potranno essere destinati soltanto a soggetti privati. Nei rapporti con le P.A. i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
L’Ordine non potrà più ricevere certificazioni prodotte dagli iscritti, anche se presentate spontaneamente da questi, l’accettazione di certificati o atti di notorietà costituirà violazione dei doveri d’ufficio. I certificati eventualmente acquisiti in contrasto con il suddetto divieto non saranno validi e, di conseguenza, inutilizzabili.
Ogni certificato rilasciato dall’Ordine dovrà contenere la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli Organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, in assenza della suddetta indicazione, il certificato sarà nullo.

All’art. 25, la suddetta legge 183/11, “Impiego della PEC nel processo civile” ha apportato delle modifiche all’art. 16 del D.L. 185/2008 “Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese”, in particolare ha inserito il comma 7- bis (in vigore dal 31 gennaio 2012) che espressamente prevede: “L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7(1) , ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma,
costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell’Ordine
inadempiente”.
Appare ineludibile pertanto che gli Ordini si attivino per sollecitare agli iscritti la tempestiva comunicazione dell’indirizzo PEC, ricordando che la mancata comunicazione ha rilevanza disciplinare, in quanto inadempimento dell’obbligo di legge di cui all’art.16, comma 7 del D.L. 185/2008. In assenza di riscontro, dopo un periodo di tempo necessariamente breve, essendo ampiamente scaduti i termini di legge, l’Ordine deve attivarsi per istruire il relativo procedimento disciplinare nei confronti degli inadempienti.

(1)
Comma 7 art. 16 del D.L. 185/2008 (attualmente vigente): I professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli Ordini e Collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta certificata.

 

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