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Amianto, è legittimo ordinare di rimuoverlo e smaltirlo entro 60 giorni?
data 01-09-2011
» Amianto, è legittimo ordinare di rimuoverlo e smaltirlo entro 60 giorni?

 Da AMBIENTE NEWS:

I giudici del TAR stabiliscono che per bonificare un’area sono necessari interventi ponderati e pianificati

La l. 257/92 (art. 12) aveva ritenuto possibile rimuovere i materiali contenenti il pericoloso amianto.

In seguito, la normativa tecnica (d.m. Sanità, 6 settembre 1994) ha imposto di valutare compiutamente le tecniche di bonifica, perché la rimozione di materiali contenenti amianto “comporta un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazione dell’ambiente, produce notevoli quantitativi di rifiuti tossici e nocivi che devono essere correttamente smaltiti e presenta costi elevati nell’immediato” (art. 3 “Metodi di bonifica”).

Nella scelta del metodo di bonifica viene suggerito, tra l’altro, che “un intervento di rimozione spesso non costituisce la migliore soluzione per ridurre l’esposizione ad amianto. Se viene condotto impropriamente può elevare la concentrazione di fibre aerodisperse, aumentando, invece di ridurre, il rischio di malattie da amianto”. Infatti, l’elevato livello di pericolosità di questo materiale deriva proprio dalle sue polveri che, se disperse in aria o diluite in acqua, possono rivelarsi enormemente nocive per la salute umana.

Quindi, ogni intervento pubblico volto alla rimozione ed eliminazione di elementi in amianto non può che essere accolto con favore per la collettività; tuttavia, deve essere condotto nel modo più corretto e preciso possibile, altrimenti si rischiano seri danni prima di tutto per chi opera detti interventi, e poi per chi può subire gli effetti di simili interventi malamente posti in essere.

È quanto raccomanda T.A.R. Puglia, n. 718/11, che ha ritenuto illegittimo un ordine di rimozione e smaltimento di tutto l’amianto presente in uno stabilimento entro 60 giorni. 

Per il giudice, “a prescindere dalla sussistenza del presupposto della situazione di necessità grave e urgente, non appaiono infatti congrui i termini assegnati dall’ordinanza per la realizzazione della bonifica, che non tengono conto dei delicati passaggi procedurali, necessitati non solo dall’esigenza di prescegliere in modo ponderato e di pianificare attentamente le modalità delle operazioni… ma anche da quella di tutelare i lavoratori impiegati nella pericolosa attività a contatto con fibre di amianto”.

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