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Corte Costituzionale (le regioni non possono definire limiti meno restrittivi di quelli statali)
data 03-07-2011
» Corte Costituzionale (le regioni non possono definire limiti meno restrittivi di quelli statali)

 20.06.2011 

La Corte ha già espressamente affermato che «la disciplina degli scarichi idrici, come più in generale la tutela delle acque dall’inquinamento, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato» (sentenza n. 44 del 2011).
Nello svolgimento di siffatta competenza, pertanto, lo Stato è abilitato ad adottare una propria disciplina, che costituisce un limite adeguato di tutela non derogabile dalle Regioni (sentenza n. 61 del 2009).
Queste ultime, a loro volta, attesa la possibilità che la competenza in materia ambientale sia intercettata dalle competenze, concorrenti o residuali, proprie delle Regioni, possono, nell’esercizio di queste ultime, o adeguarsi al predetto limite ovvero determinare limiti di tutela più elevati rispetto a quelli statali (sentenza n. 30 del 2009), ma mai dettarne di nuovi più blandi.
 

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