
Con una recente sentenza (n. 44/2011), la Corte Costituzionale, invocando la lesione dei principi in materia di legislazione concorrente, ha dichiarato illegittima una norma regionale campana – l’art. 1, comma 12, l.r. 2/2010 – che consentiva lo sversamento in mare di reflui senza un preventivo trattamento.
La norma censurata ammetteva un simile scarico di rifiuti nelle acque marine per “porre rimedio all’erosione costiera”; in effetti, la normativa regionale incriminata aveva previsto il finanziamento con fondi comunitari (risorse Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR), da parte della regione, per la realizzazione di condotte sottomarine lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale nord campano, per lo sversamento a fondale delle portate di magra.
E questo quale rimedio provvisorio in attesa della realizzazione di progetti per la depurazione delle acque inquinate in quel medesimo tratto di litorale.
In altre parole, per proteggere le coste dall’azione erosiva dei reflui stagnanti, la legge regionale consentiva di “spostare” detti reflui portandoli in alto mare, in attesa di interventi di depurazione.
L’assurdità di una previsione normativa – che, peraltro, non prevedeva il trattamento di reflui proprio perché si trattava di una misura provvisoria – è stata perfettamente centrata dalla Consulta, secondo cui la riferita disposizione regionale “è macroscopicamente derogatoria sia alle norme di indirizzo comunitario sull’inquinamento del mare (dir. 2000/60/CE), sia alle finalità perseguite e agli strumenti predisposti dall’azione statale a tutela dell’ambiente (artt. 56, 73,76, 101 e 109 del d.lgs. n. 152 del 2006, c.d. codice dell’ambiente).”
Secondo i giudici è assolutamente inammissibile la compromissione di una matrice ambientale (l’alto mare) in favore di un’altra (la costa), e non può mai esservi un simile pretesto per inquinare l’ambiente marino, che, invece, va tutelato proprio “arrestando o eliminando gradualmente gli scarichi”.
a cura di P. Costantino e P. De Maria, tratto da L'Ufficio Tecnico 3/2011