L'opinione di Corrado Delli Bovi - Rotazione del CTU

Corrado DELLI BOVI, Chimico, con Studio Tecnico in Giffoni Valle Piana (SA) iscritto all’Albo dei Chimici della Campania dal 1988 al n° 915; dal 1996 iscritto all’European Chemist Registration Board (EURCHEM) al n° 549. Dal 1996 iscritto all’Albo Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU) – sezione Chimici del Tribunale di Salerno. Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto all’albo regione Campania dal 2001. Svolge attività tecnica di consulenza, come libero professionista, nei settori ambientale e dell’igiene e sicurezza sul lavoro. Dal 2000 è nel Direttivo dell’Ordine dei Chimici della Campania. Socio AIAS ed AIDII. 

Rotazione del CTU
Vorrei sottoporre alla riflessione comune dei colleghi alcuni spunti che traggono origine dalla recente modifica delle Disposizioni Attuative del Codice di Procedura Civile intervenuta con la legge 69 del 18 giugno 2009 in riferimento ad un particolare settore della consulenza professionale in cui sono attivi molti consulenti tecnici e, quindi, anche i Chimici. 
Nell’ambito delle controversie civili, sia nella fase preventiva sia nella fase pienamente processuale, chi ha il compito istituzionale di dirimere tali controversie (giudici, pretori, giudici di pace, ecc.) per prassi è solito ricorrere al parere di un esperto (Consulente Tecnico di Ufficio). 
Costui sulla base di: esame della documentazione eventualmente presente agli atti, sopralluoghi finalizzati all’acquisizione di notizie ed elementi circa i luoghi e le circostanze che hanno determinato/determinano le azioni dei ricorrenti, opera un’articolata attività intellettuale e crea le condizioni per poter esprimere compiutamente, in scienza e coscienza, il proprio convincimento professionale anche sulla base della legislazione tecnica di settore eventualmente vigente. 
Non è questa la sede per entrare nel merito dei particolari aspetti che consentono di assumere tali incarichi limitandomi a citarne solamente alcuni: acclarata competenza nello specifico settore e disponibilità di tempo ed attrezzature scientifiche eventualmente occorrenti e necessarie per poter rispondere in modo adeguato e circostanziato ai quesiti posti dall’A.G.; fondamentale, infine, risulta essere l’assenza di conflitti di interessi e, più in generale, il puntuale rispetto del Codice Deontologico. Tali considerazioni sottolineano, a mio giudizio, la peculiarità del profilo professionale del CTU ed aiutano a comprendere il perché, nella generalità dei casi, sia fondamentale un rapporto fiduciario con l’A.G.. 
Tale situazione confligge, però, con le indicazioni legislative e di prassi che prescrivono o suggeriscono la rotazione degli incarichi fra quanti siano regolarmente in possesso dei requisiti (presenza nei ruoli del CTU civile). 
Si ritiene superfluo entrare nel merito del perché, pur comprendendo l’importanza del rapporto fiduciario, risulti, in generale, utile ed importante nonché vincolante variare con frequenza opportuna i CTU da incaricare. È sufficiente, infatti, rammentare che le Disposizioni Attuative del Codice di Procedura Civile all’art. 23 (vecchio testo) recitavano “Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo…”.
Ebbene, tale utilità, importanza e vincolo sono ora ribaditi dalla legge 69 del 18 giugno 2009 che modifica l’art. 23; infatti, il nuovo testo, oltre al disposto testè citato, prevede un’aggiunta con la quale si dispone che il Presidente del Tribunale “vigili” “…in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici”.

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