L'opinione di Giovanni Imperato - Grafici e planimetrie

Giovanni Imperato,  Chimico,
-Già Dirigente Chimico del SSN e ARPAC 
-Già Segretario Nazionale del SICUS (Sindacato Italiano Chimici delle Unità Sanitarie Locali ) 
-Già Consigliere Nazionale della CONFEDIR  (Conf. Sind. dei funz. Direttivi e Dirigenti della Funzione Pubblica) 
- Eurchem 
- Consulente in materia ambientale, igienico sanitaria e chimica tossicologica 
- Consigliere Segretario dell’Ordine dei Chimici della Campania

Considerazioni su alcuni aspetti di competenza professionale: 
grafici e planimetrie

 Si verifica spesso che soggetti di professione diversa siano chiamati a svolgere incarichi simili, specie in quelle materie che sono oggetto di attività multidisciplinari. Quando le circostanze li inducono al confronto, talvolta succede che si dimenano in discussioni e diverbi sulle reciproche competenze professionali. 
Recentemente in sede di una conferenza di servizi alcuni ingegneri, consulenti di parte privata, hanno messo in dubbio e contestato la validità di atti prodotti da un chimico in particolare nella parte in cui la relazione tecnica era accompagnata da grafici e planimetrie. 
In conseguenza delle contestazioni, l’amministrazione procedente, riferendosi agli elaborati grafici in questione, prescriveva che essi dovevano “ … essere datati e sottoscritti da un tecnico abilitato …”. 
Nel merito, in primo luogo, va detto che la conferenza di servizi è istituzionalmente prevista dall’art. 14 della L 241/90. Essa viene indetta quando un procedimento amministrativo richiede l’esame di interessi pubblici afferenti a più amministrazioni; l’amministrazione procedente convoca tutte le parti al fine di acquisire contestualmente intese, concerti, nulla osta ed assensi. 
Va puntualizzato che la documentazione prodotta dal richiedente, anche con l’ausilio di consulenti tecnici, deve essere conforme allo specifico disciplinare previsto, ovvero deve essere redatta nel rispetto della normativa vigente e degli atti regolamentari, territorialmente adottati dall’amministrazione. 
La P.A. ha facoltà in via preliminare di richiedere integrazione della documentazione prodotta e/o di eccepire in merito alla validità di atti, dichiarazioni e relazioni presentati e sottoscritti da professionisti, anche in merito alla specifica competenza nella materia degli stessi, come pure può richiedere integrazione di documentazione in sede di conferenza di servizi. Alla P.A. compete il dovere di saper riconoscere la validità di un atto prodotto da un professionista nel senso di saper valutare se un determinato atto è stato redatto dal professionista che ne ha la competenza giuridica. 
La prescrizione adottata dall’amministrazione innanzi riferita in sé, proprio perché aspecifica, nulla significa, ma essa va contestata in primis, perché assunta in conseguenza a diverbi e discussioni e non per propria determinazione. Essa deve contestarsi soprattutto perché discussioni del tipo non devono né possono essere consentite in seno ad una conferenza di servizi. La conferenza di servizi non è la sede né giurisdizionale né giuridiziaria dove poter derimere conflitti e divergenze di opinioni sulle competenze specifiche di ciascun professionista! 
Circa la materia contesa, va osservato che il ricorso all’ausilio della grafica è una pratica cui si rifanno costantemente diverse discipline scientifiche e molteplici attività professionali, senza che ciò possa costituire, per chicchessia, ingerenza nell’esercizio esclusivo di qualsivoglia professione. Certamente le planimetrie redatte per fini urbanistico-catastale riferiscono in via esclusiva a talune professioni cui compete proprio l’esercizio professionale nella citata materia specifica, ed è proprio la materia specifica che va a costituire l’oggetto di una professione, quantunque essa sia espressa con parole, per iscritto, con l’ausilio della grafica e per immagini. 
Il R.D. 1 marzo 1928 così come modificato dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, nonché alla L. 19 luglio 1957 n. 659 e s.m.i. assicurano al chimico un congruo conforto e completo ed esauriente riscontro, circa la materia afferente alla propria sfera di competenza giuridico-professionale.

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