Natura e caratteristiche dell’obbligo di assicurazione professionale

Pubblichiamo il flash informativo della Global Broker sull’argomento


Che natura ha e quali caratteristiche presenta l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile professionale?

L’art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011, ha introdotto l’obbligo di stipulazione di un’assicurazione per responsabilità civile professionale nei confronti dei professionisti esercenti una professione regolamentata, tra cui quella di Chimico.

Il medesimo obbligo è stato successivamente recepito e disciplinato dall’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012, a norma del quale ogni professionista “è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva”.

Il successivo comma 2 specifica che la violazione della disposizione di cui al comma 1 – in linea di principio recante un duplice obbligo di stipulazione e di esibizione al cliente della polizza all’atto dell’assunzione dell’incarico, sebbene il secondo presenti un carattere necessariamente accessorio – “costituisce illecito disciplinare”.

Ne consegue che l’obbligo di assicurazione non ha natura meramente privatistica: non rileva, cioè, esclusivamente nell’ambito del rapporto di prestazione d’opera che si instaura tra il professionista ed il cliente, ma assume una connotazione ulteriore, di tipo pubblicistico.

Ciò in quanto la mancata stipulazione della polizza assicurativa configura un illecito disciplinare sanzionabile, in base alla relativa gravità, nelle forme previste dall’ordinamento professionale.

Pertanto, dal medesimo fatto causativo (l’omessa stipulazione della polizza) sorge una duplice forma di responsabilità a carico del professionista, nei confronti sia del cliente (il quale potrebbe rifiutarsi di conferire l’incarico in caso di mancata esibizione della polizza o far valere tale inadempimento in termini di riduzione del costo della prestazione professionale), sia dell’ordine territoriale di appartenenza (legittimato ad avviare un’azione disciplinare nei confronti dello stesso professionista e ad applicare all’esito le sanzioni ritenute appropriate).

dr. Fabrizio Morana

tel.: 3355746371

e-mail: morana@assglobalbroker.com

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